Art. 3

LEGGE 18 febbraio 1992, n. 162

In vigore dal 13 apr 2001
1. Al CAI è concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire 900 milioni , da destinare, quanto a lire 600 milioni , al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire 300 milioni , alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attività del Corpo.
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