Art. 3
LEGGE 18 febbraio 1992, n. 162
In vigore dal 13 apr 2001
1. Al CAI è concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire
900 milioni
, da destinare, quanto a lire
600 milioni
, al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire
300 milioni
, alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attività del Corpo.
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