Art. 2

LEGGE 18 febbraio 1992, n. 162

In vigore dal 12 mar 1992
1. Il regolamento per l'attuazione della presente legge è emanato, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento, in particolare, detta norme: a) per l'accertamento dell'avvenuto impiego dei volontari in operazioni di soccorso od esercitazioni; b) sulle caratteristiche che tale impiego deve assumere per dare diritto alla retribuzione o all'indennità; c) per l'accertamento dell'avvenuta astensione dal lavoro; d) sulle modalità e i termini per le richieste di rimborso, nonchè per la liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi, da determinarsi in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria. Nota all': - Il testo dell'art. 17, comma 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
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LEGGE 18 febbraio 1992, n. 162 (Art. 2 Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso.) — Testo vigente | Portale Normativo