Art. 9

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179

In vigore dal 15 mar 1992
(Abitazioni in locazione con proprietà differita). 1. I contributi di cui all' della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall' della presente legge, possono essere concessi dalle regioni anche per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero o alla costruzione di alloggi destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a otto anni e con successivo trasferimento della prorietà degli stessi ai relativi assegnatari o conduttori in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione in proprietà o per l'acquisto di alloggi fruenti di contributo pubblico al momento dell'assegnazione in godimento o alla data d'inizio della locazione. 2. Le disposizioni di cui all', commi 2, 3, 8, 9 e 10, si applicano anche ai programmi di cui al presente articolo.
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