Art. 11

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179

In vigore dal 19 mag 1999
(Riserva a favore degli interventi di recupero). 1. Le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per i seguenti interventi: a) interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana; b) interventi di recupero, di cui alle lettere b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile complessiva di progetto o di immobili non residenziali funzionali alla residenza. Le disponibilità destinate ai predetti interventi di recupero sono altresì utilizzate, ove occorra, per l'acquisizione degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni 2. Ai fini di cui al comma 1, le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per la realizzazione o l'acquisto di alloggi per il trasferimento temporaneo degli abitanti degli immobili da recuperare.
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