Art. 3

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

In vigore dal 11 mar 1992
(Divieto di uccellagione) 1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157#art-3

In sintesi

L'articolo stabilisce un divieto assoluto valido sull'intero territorio nazionale. È proibita qualsiasi forma di uccellagione, così come la cattura di uccelli e mammiferi selvatici. Inoltre, è vietato raccogliere o prelevare uova, nidi e piccoli appena nati appartenenti alla fauna selvatica.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare la fauna selvatica presente sul territorio nazionale vietandone la cattura indiscriminata e la sottrazione nei diversi stadi di riproduzione e sviluppo.

A chi si applica

La norma si applica a chiunque si trovi sul territorio nazionale.

Esempio pratico

Una persona che installa reti o trappole in un bosco per catturare volatili vivi, o che rimuove un nido con le relative uova da un albero, compie un'azione espressamente vietata da questa disposizione.

Domande frequenti

Il divieto di cattura riguarda solo gli uccelli?No, il testo vieta espressamente sia l'uccellagione e la cattura di uccelli, sia la cattura di mammiferi selvatici.
È consentito raccogliere uova o nidi di fauna selvatica?No, la norma vieta esplicitamente il prelievo di uova, nidi e piccoli nati in tutto il territorio nazionale.
Il divieto vale solo in determinate zone o regioni?No, il divieto è esteso ed efficace in tutto il territorio nazionale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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