Art. 3
LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157
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L'articolo stabilisce un divieto assoluto valido sull'intero territorio nazionale. È proibita qualsiasi forma di uccellagione, così come la cattura di uccelli e mammiferi selvatici. Inoltre, è vietato raccogliere o prelevare uova, nidi e piccoli appena nati appartenenti alla fauna selvatica.
La norma mira a tutelare la fauna selvatica presente sul territorio nazionale vietandone la cattura indiscriminata e la sottrazione nei diversi stadi di riproduzione e sviluppo.
La norma si applica a chiunque si trovi sul territorio nazionale.
Una persona che installa reti o trappole in un bosco per catturare volatili vivi, o che rimuove un nido con le relative uova da un albero, compie un'azione espressamente vietata da questa disposizione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.