Art. 3
LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157
In vigore dal 11 mar 1992
(Divieto di uccellagione)
1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
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