Art. 2
LEGGE 11 febbraio 1992, n. 151
In vigore dal 8 mar 1992
Norme organizzative
1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle prove dei concorsi per titoli ed esami di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, può essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza, in caso di necessità, il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame. Le procedure attuative saranno oggetto di specifica ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative.
2. A ciascuna commissione di concorso è assegnato un solo segretario, anche nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una o più sottocommissioni.
3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio ei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Nota all':
- Per il titolo del D.L. n. 357/1989 si veda in nota all'.
Storico versioni
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