Art. 1

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 151

In vigore dal 1 gen 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Validità delle graduatorie di concorso 1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami ed ai concorsi per soli titoli di cui agli del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione del decreto medesimo, compresi i concorsi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità per un ulteriore anno scolastico, rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi, ai fini della copertura delle cattedre e posti vacanti e disponibili all'inizio del suddetto anno scolastico. (1)
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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;151#art-1

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