Art. 4
LEGGE 10 febbraio 1992, n. 67
In vigore dal 21 mar 1993
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale (Associazioni di promozione sociale)".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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