Art. 1
LEGGE 10 febbraio 1992, n. 67
In vigore dal 21 mar 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Le associazioni di promozione sociale
di cui agli della legge 19 novembre 1987, n. 476
, godono di un contributo per le attività di promozione sociale svolte in ottemperanza agli articoli 3 e 38 della Costituzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;67#art-1