Art. 1

LEGGE 10 febbraio 1992, n. 67

In vigore dal 21 mar 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: 1. Le associazioni di promozione sociale di cui agli della legge 19 novembre 1987, n. 476 , godono di un contributo per le attività di promozione sociale svolte in ottemperanza agli articoli 3 e 38 della Costituzione.
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