Art. 8
LEGGE 7 febbraio 1992, n. 150
In vigore dal 13 gen 1993
1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall', comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo fore- stale dello Stato.
2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze
, il Ministro del commercio con l'estero
ed il Ministro dell' agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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