Art. 3

LEGGE 7 febbraio 1992, n. 150

In vigore dal 8 mar 1992
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.
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LEGGE 7 febbraio 1992, n. 150 (Art. 3 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.) — Testo vigente | Portale Normativo