Art. 3
LEGGE 7 febbraio 1992, n. 150
In vigore dal 8 mar 1992
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.
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