Art. 9

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 139

In vigore dal 21 feb 1992
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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