Art. 7
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 139
In vigore dal 21 feb 1992
1. Nel 1994 il comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sulla base dei progammi complessivi approvati e di quelli parziali avviati in base alla presente legge, verifica lo stato di attuazione dei lavori nonchè le somme effettivamente impegnate ed effettivamente spese da parte delle singole amministrazioni. Il Comitato riferisce i dati emersi dalla verifica effettuata al Governo che, in base ai risultati acquisiti, propone ulteriori rifinanziamenti della legislazione speciale per Venezia.
Nota all':
- Per l'art. 4 della legge n. 798/1984 vedi nota all'.
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