Art. 41-ter

In vigore dal 13 giu 1998
(( (Progetti sperimentali.) )) (( 1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli della presente legge. 2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonchè i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo)) 8 ---------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto (con l', comma 2) che "Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all', comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."
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