Art. 43

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

In vigore dal 18 feb 1992
Abrogazioni 1. L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati. Nota all': - L'art. 230 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell', n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sull'istruzione elementare, post elementare, e sulle sue opere di integrazione, approvato con R.D. n. 576/1928, riguardava l'affidamento alle facoltà mediche del Regno del compito di promuovere gli studi di morfologia, psicologia, nonchè l'affidamento al Ministero della pubblica istruzione dell'assistenza e dell'istruzione dei fanciulli con handicap. - L'art. 415 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R.D. n. 1297/1928, riguardava all'allontanamento definitivo dell'alunno con problemi psichici dalle normali classi e la sua assegnazione a classi differenziali. - Il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 28 della legge n. 118/1971 già citata, era il seguente: "L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali. Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie".
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