Art. 4
In vigore dal 18 feb 1992
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 1991 e in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede, quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali" e, quanto a lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-05;101#art-4