Art. 3
In vigore dal 18 feb 1992
1. La somma complessiva di lire 250 miliardi prevista dall' del protocollo è ripartita, in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1991 e di lire 60 miliardi annui dal 1992 al 1994, come segue:
a) 40 miliardi di lire per l'anno 1991 e 30 miliardi di lire annue dal 1992 al 1994 da corrispondersi al Governo maltese in due rate semestrali anticipate scadenti il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno;
b) 17,5 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994 per contributi a fondo perduto;
c) 12,5 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994 per crediti finanziari rimborsabili in lire italiane, in rate semestrali, in diciotto anni, di cui cinque di grazia, al tasso di interesse del 2,50 per cento annuo.
2. Le somme stanziate e non impegnate o non erogate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate o erogate negli esercizi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, purchè riferibili a programmi e progetti concordati fra le parti entro il 31 dicembre 1994.
3. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), per complessivi 120 miliardi di lire saranno erogate e rimborsate, anche in deroga all'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all' del decreto-legge 1' ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, tramite gli istituti di credito speciali designati dal Ministero del tesoro.
4. Con convenzioni, da stipularsi fra il Ministero del tesoro ed istituti di credito speciale, saranno regolati i rapporti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 3.
5. Tutte le attività e le passività, esistenti al 31 dicembre 1990, della gestione delle disponibilità finanziarie di cui all', comma 1, lettere b) e c), della legge 23 agosto 1988, n. 384, recante ratifica ed esecuzione del protocollo italo-maltese, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986, confluiscono nella gestione di cui al comma 3.
Storico versioni
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