Art. 5
LEGGE 18 gennaio 1992, n. 16
In vigore dal 23 gen 1992
1. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
"Art. 60-bis. - 1. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo".
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