Art. 4
LEGGE 18 gennaio 1992, n. 16
In vigore dal 13 ott 2000
1. Sono abrogate la legge 1 giugno 1977, n. 286, e la legge 11 novembre 1986, n. 765.
2.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
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