Art. 18
LEGGE 31 dicembre 1991, n. 416
In vigore dal 13 nov 1992
Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).
2. Ai fini dell'attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio dallo stato di previsione del Ministero della difesa allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile, nonchè a ripartire fra i capitolo interessati, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile gli stanziamenti iscritti per competenza e cassa al capitolo 2250 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1992.
2-bis. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi , istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono, per l'anno finanziario 1992, quelli descritti nell'elenco annesso alla tabella n. 17 - stato di previsione del Ministero della marina mercantile.
2-ter. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1992, le variazioni compensative di bilancio , in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi per gli anni 1992-1993, tra i vari settori di intervento di cui al terzo piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura
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