Art. 14

LEGGE 31 dicembre 1991, n. 416

In vigore dal 13 nov 1992
Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1992, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell' della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto- regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1992, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonchè con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell' della legge 22 luglio 1975, n. 382. 3-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere , con propri decreti, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, in relazione alle entrate acquisite per l'attività di competenza dell'Azienda stessa , di cui all'accordo di programma previsto dall' della legge 28 agosto 1989, n. 305, sulla programmazione triennale per la tutela dell'ambiente
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