Capo V

Art. 29

Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

In vigore dal 31 dic 1991
(Modifica all' della legge 7 agosto 1990, n. 250). 1. All'alinea del comma 10 dell' della Legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dall', comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, dopo le parole: "Parlamento europeo" sono inserite le seguenti: (ovvero abbiano, alla stessa data del 30 giugno 1991, più di un rappresentante in un ramo del Parlamento". 2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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