Capo V

Art. 25

Piano di ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato

In vigore dal 31 dic 1991
(Piano di ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato) 1. L'ente Ferrovie dello Stato provvederè ad aggiornare il piano di ristrutturazione per il risarcimento e lo sviluppo dell'ente stesso entro il 1 settembre 1992 al fine di realizzare una riorganizzazione e razionalizzazione produttiva idonea a conseguire ento il quinquennio livelli tariffari e di agevolazioni sociali coerenti con gli indirizzi adottati in questo settore negli altri Stati membri della Comunità economica europea. Tale piano viene allegato alla legge finanziaria per il 1993. Il Governo terrà conto degli effetti finanziari attesi alla realizzazione del predetto piano ai fini della formulazione del Documento di programmazione economico- finanziaria. 2. Il piano di cui al comma 1 dovrà in ogni caso prevedere il raggiungimento dell'equilibrio tra spese vive di esercizio, per oneri di personale, acquisto di materiale, energia e combustibile, manutenzione ordinaria del materiale rotabile, ed il flusso dei ricavi di gestione corrente, inclusi quelli derivanti dalla prestazione allo Stato ed agli enti locali di servizi di interesse pubblico da essi espressamente richiesti, regolati su base contrattuale e valutati sulla base di parametri di mercato. Nell'ambito della politica di controllo della dinamica delle tariffe si procederà con priorità all'attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 7. 3. Al personale in esubero dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario, ovvero nel comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile, si applicano le disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223, e 5 novembre 1968, n. 1115. 4. L'ente Ferrovie dello Stato è autorizzato a utilizzare i finanziamenti per investimenti, compresi nel piano di cui al comma 1, anche mediante partecipazione alle società concessionarie per l'esecuzione delle opere, mediante contributi diretti alla realizzazione dlele medesime e mediante accollo degli oneri finanziari relativi agli interessi sui prestiti delle società concessionarie, fino all'inizio dello sfruttamento economico delle opere realizzate, nei limiti massimi preventivamente definiti nel pi- ano di cui al comma 1. A tale fine possono essere utilizzate le disponibilità residue, delle leggi e dei decreti interministeriali che disciplinano gli investimenti ferroviari, per il conseguimento degli obiettivi, di investimento globalmente previsti dal contratto di programma sottoscritto dal Ministero dei trasporti e dall'ente Ferrovie dello Stato il 23 giugno 1991.
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