Art. 6

LEGGE 28 dicembre 1991, n. 421

In vigore dal 18 gen 1992
Spese di automazione e funzionamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1. Al fine di proseguire nella realizzazione di un sistema generale di automazione nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e di consentire l'attività di aggiornamento professionale e di formazione del personale interessato, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1991. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale". 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 dicembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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LEGGE 28 dicembre 1991, n. 421 (Art. 6 Rifinanziamento di interventi in campo economico.) — Testo vigente | Portale Normativo