Art. 5

LEGGE 28 dicembre 1991, n. 421

In vigore dal 18 gen 1992
Norme sul personale 1. Ai fini dell'espletamento dei compiti comunque derivantigli dall'applicazione delle leggi di incentivazione finanziaria al settore distributivo ed agli altri settori del terziario, anche avanzato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi di personale di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè di enti pubblici, anche economici, per un numero massimo di venti unità disponendone il relativo comando nominativamente. L'onere relativo al predetto personale resta a carico delle amministrazioni di appartenenza. 2. Delle commissioni di cui all'articolo 15, comma 48, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, possono far parte funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Nota all': - Il testo dell'art. 15, comma 48, della legge 11 marzo 1988, n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente: "48. Per consentire lo svolgimento di attività di ricerca e documentazione, studi e consulenze, da affidare a commissioni o ad esperti ed istituti esterni, per analisi e valutazioni delle problematiche delle piccole e medie imprese, delle iniziative concernenti il sistema della produzione industriale e delle fonti di energia, nonchè per le attività del Comitato tecnico per l'energia e del piano per la realizzazione dei mercati agroalimentari di cui all'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I compensi da attribuire ai membri delle commissioni o agli esperti sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro".
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