Art. 4

In vigore dal 25 dic 1991
1. Al fine dell'effettuazione delle verifiche previste dal protocollo sulle ispezioni, annesso al trattato CFE, la persona fisica, l'ente o la società titolare di in immobile o di un'area ai quali sia stato chiesto l'accesso a norma del medesimo protocollo, non può impedire l'ingresso negli stessi di un nucleo d'ispezione e del relativo nucleo di scorta. 2. Nell'effettuazione dell'ispezione è adottata ogni cautela utile ad evitare pregiudizio alla proprietà ed alla riservatezza.
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urn:nir:stato:legge:1991-12-21;403#art-4

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