Art. 3

In vigore dal 25 dic 1991
1. Ai dipendenti civili dello Stato impiegati nel quadro delle attività ispettive di carattere militare previste dal trattato di cui all', si applicano, in caso di decesso causato da incidente di volo con aeromobili o a seguito di evento violento nell'adempimento del servizio, rispettivamente, le norme di cui all' della legge 25 maggio 1981, n. 280, e quelle di cui all' della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modifiche ed integrazioni.
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urn:nir:stato:legge:1991-12-21;403#art-3

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