Art. 8

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394

In vigore dal 28 dic 1991
Istituzione delle aree naturali protette nazionali 1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all' sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione. 2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all', sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione. 3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa. 4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria. 5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articoo 6. 6. Salvo quanto previsto dall', commi 1 e 2, e dall', commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo. 7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'.
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In sintesi

L'articolo stabilisce che i parchi nazionali sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente, dopo aver consultato la regione interessata. Le riserve naturali statali vengono invece istituite direttamente con decreto del Ministro dell'ambiente, sempre sentita la regione. Se il territorio appartiene a regioni a statuto speciale o province autonome è necessaria un'intesa, mentre in caso di aree situate su più regioni deve essere assicurata una gestione unitaria. L'atto istitutivo può integrare temporaneamente le misure di salvaguardia, mentre gli enti parco richiedono un apposito provvedimento legislativo e le aree marine seguono una specifica disciplina.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina i procedimenti formali e le competenze istituzionali per l'istituzione e la delimitazione definitiva delle aree naturali protette nazionali.

A chi si applica

Si applica agli organi dello Stato (Presidente della Repubblica, Ministro dell'ambiente), alle Regioni e alle Province autonome coinvolti nei procedimenti di istituzione delle aree protette.

Esempio pratico

Se lo Stato intende istituire un nuovo parco nazionale che si estende tra due diverse regioni, il Ministro dell'ambiente formula la proposta dopo aver sentito le regioni coinvolte. L'area viene quindi istituita con decreto del Presidente della Repubblica, garantendo una struttura e una gestione unitaria del parco.

Domande frequenti

Come viene formalmente istituito un parco nazionale?Viene istituito e delimitato in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e sentita la regione competente.
Cosa serve se l'area protetta interessa una regione a statuto speciale o una provincia autonoma?In presenza di regioni a statuto speciale o province autonome non basta sentire l'ente, ma è necessario procedere d'intesa.
Come si provvede all'istituzione degli enti parco?Alla loro istituzione si provvede di regola sulla base di un apposito provvedimento legislativo, salve le specifiche eccezioni richiamate dalla norma.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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