Art. 10

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394

In vigore dal 29 dic 1998
Comunità del parco 1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco. 2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio: a) sul regolamento del parco di cui all'; b) sul piano per il parco di cui all'; c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo; d) sul bilancio e sul conto consuntivo. d-bis) sullo statuto dell'Ente parco 3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all' e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento. 4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. È convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.
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