Art. 3
LEGGE 27 novembre 1991, n. 378
In vigore dal 15 dic 1991
1. La ripartizione in divisioni dei servizi della Direzione generale del tesoro è effettuata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione; con lo stesso decreto sono fissati l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio ispettivo centrale.
2. Il numero delle divisioni dell'Amministrazione centrale del tesoro resta immutato.
3. Il quadro A della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificato ai sensi dell' della legge 7 agosto 1985, n. 428, è sostituito da quello allegato alla presente legge.
4. La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede, d'intesa con la Direzione generale del tesoro, alla selezione, alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale a questa destinato, secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica.
Nota all':
- L' della legge n. 428/1985, citato alla nota precedente, ha istituito la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro ed ha sostituito, oltre ai quadri B ed E, il quadro A della tabella VII allegata al D.P.R. n. 748/1972, recante: "Disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".
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