Art. 2

LEGGE 27 novembre 1991, n. 378

In vigore dal 15 dic 1991
1. Il direttore generale del tesoro coadiuva direttamente il Ministro ed assicura, sulla base delle direttive generali del Ministro, la programmazione, il coordinamento e l'efficacia dell'azione dei servizi della Direzione generale, anche verificandone i risultati, sui quali deve riferire con periodicità al Ministro. 2. Al direttore generale del tesoro spetta il livello di funzione B. 3. Il consiglio di esperti di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, e gli ispettori centrali del tesoro operano alle dirette dipendenze del direttore generale del tesoro. Nota all': - Il testo dell'art. 10 della legge n. 428/1985 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti) è il seguente: "Art. 10 (Istituzione di un consiglio di esperti presso la direzione generale del Tesoro. Incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione). - È istituito presso la Direzione generale del tesoro un consiglio di esperti per le analisi e le previsioni finanziarie, valutarie e di pubblico indebitamento. Al consiglio è affidato il compito di: compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria; analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei vari organismi internazionali; analizzare le previsioni e le risultanze della gestione di cassa. Il consiglio degli esperti è composto di dieci membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del direttore generale del tesoro; essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Su mandato del direttore generale del tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e adempiere compiti specifici. I compensi degli esperti sono fissati, anche in deroga a disposizioni di legge, con decreto del Ministro del tesoro. I singoli membri, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo. Il Ministro del tesoro riferisce per iscritto al Parlamento, annualmente, sui lavori e le attività svolte dal consiglio degli esperti. Il Ministro del tesoro è autorizzato, per il raggiungimento di finalità specifiche inerenti ai compiti del suo dicastero, su proposta delle direzioni generali con responsabilità economiche e finanziarie o della Ragioneria generale dello Stato, a stipulare ove necessario, contratti di consulenza con esperti di chiara fama, enti o società specializzate".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-11-27;378#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 27 novembre 1991, n. 378 (Art. 2 Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro.) — Testo vigente | Portale Normativo