Art. 12

LEGGE 8 novembre 1991, n. 381

In vigore dal 18 dic 1991
Disciplina transitoria 1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste. 2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 novembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Nota all': - Il testo degli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile è il seguente: "Art. 2365 (Assemblea straordinaria). - L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sull'emissione di obbligazioni. Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2450 e 2452". "Art. 2375 (Verbale delle deliberazioni dell'assemblea), secondo comma . - Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo