Art. 11
LEGGE 8 novembre 1991, n. 381
In vigore dal 18 dic 1991
Partecipazione delle persone giuridiche
1. Possono essere ammesse come soci delle coperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.
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