Art. 5

LEGGE 8 novembre 1991, n. 362

In vigore dal 17 nov 1991
Decentramento delle farmacie 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell' della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall' della presente legge. Note all': - Il testo dell'art. 17 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente: "Art. 17 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonchè alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. 2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge. 3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell' considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia. 4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di "città metropolitana". 5. In attuazione dell'art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna può con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari". - Per il nuovo testo dell' della legge n. 475/1968 si veda in nota all'.
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In sintesi

La norma disciplina il decentramento delle farmacie quando cambia la distribuzione degli abitanti sul territorio, anche se il numero complessivo dei residenti non varia. In occasione della revisione della pianta organica, le Regioni e le Province autonome rideterminano le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche dopo aver sentito il comune e l'unità sanitaria locale. Inoltre, su richiesta del titolare, le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento di una farmacia verso una zona di nuovo insediamento abitativo. Per tale trasferimento occorre sentire il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, fermo restando che il numero totale delle farmacie in rapporto agli abitanti deve rimanere invariato.

Perché esiste questa norma

Adeguare la distribuzione territoriale delle farmacie agli spostamenti e ai mutamenti della popolazione all'interno dei comuni o delle aree metropolitane, garantendo un'assistenza farmaceutica efficiente anche nei nuovi insediamenti.

A chi si applica

Si applica alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai comuni, alle unità sanitarie locali, agli ordini provinciali dei farmacisti e ai titolari di farmacia.

Esempio pratico

In un comune si sviluppa un nuovo quartiere residenziale e la popolazione si sposta dal centro storico alla nuova zona. Il titolare di una farmacia del centro fa domanda per trasferire la propria attività nel nuovo quartiere: la Regione, sentiti comune, USL e ordine dei farmacisti, autorizza lo spostamento senza aumentare il numero totale di farmacie.

Adempimenti e conseguenze

Presentazione della domanda di trasferimento da parte del titolare della farmacia; obbligo per Regioni e Province autonome di acquisire i pareri di comune, unità sanitaria locale e (in caso di trasferimento) ordine provinciale dei farmacisti.

Domande frequenti

È possibile rideterminare le circoscrizioni farmaceutiche se il numero complessivo degli abitanti del comune non è cambiato?Sì, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla nuova determinazione quando si verificano mutamenti nella distribuzione della popolazione, anche senza variazioni nel numero totale dei residenti.
Quali soggetti devono essere consultati per autorizzare il trasferimento di una farmacia in un nuovo quartiere?Devono essere sentiti obbligatoriamente il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio.
Il trasferimento di una farmacia verso una nuova zona abitativa comporta un aumento del numero delle farmacie?No, il numero complessivo delle farmacie in rapporto alla popolazione deve rimanere immutato.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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