Art. 3

LEGGE 8 novembre 1991, n. 362

In vigore dal 17 nov 1991
S a n z i o n i 1. Chiunque apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni. 2. Nei casi indicati nel comma 1 l'autorità sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della farmacia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-11-08;362#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo