Art. 2

In vigore dal 1 nov 1991
1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo V del protocollo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;343#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottato dalla Conferenza internazionale sul sistema armonizzato di visite e rilascio certificati, Londra 11 novembre 1988. — Testo vigente | Portale Normativo