Art. 1

In vigore dal 1 nov 1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottato dalla Conferenza internazionale sul sistema armonizzato di visite e rilascio certificati a Londra l'11 novembre 1988.
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