Art. 2

In vigore dal 29 ott 1991
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;329#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'attuazione di scambi giovanili, fatto a Roma il 30 novembre 1989. — Testo vigente | Portale Normativo