Art. 1
In vigore dal 29 ott 1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'attuazione degli scambi giovanili, fatto a Roma il 30 novembre 1989.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;329#art-1