Art. 8
LEGGE 11 agosto 1991, n. 266
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 11 agosto 1991, n. 266
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L'articolo stabilisce che le operazioni svolte dalle organizzazioni di volontariato non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi ai fini dell'IVA. Inoltre, le donazioni, le eredità e i legati ricevuti da tali organizzazioni sono del tutto esenti da imposte. I proventi che derivano da attività commerciali e produttive marginali non formano reddito imponibile ai fini IRPEG e ILOR, a patto che sia documentato il loro totale impiego per gli scopi istituzionali. I criteri per definire quali attività siano 'marginali' sono demandati a un decreto ministeriale.
La norma introduce specifiche agevolazioni fiscali a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà, al fine di sostenere le loro attività istituzionali ed esentare le risorse economiche impiegate per tali scopi da determinati tributi.
Si applica alle organizzazioni di volontariato costituite ed operanti esclusivamente per fini di solidarietà.
Un'organizzazione di volontariato riceve una donazione in denaro e un'eredità per sostenere i propri scopi solidaristici: su questi lasciti non deve pagare alcuna imposta. Inoltre, se l'associazione organizza una piccola vendita marginale per raccogliere fondi e documenta che l'intero ricavato viene usato per le attività istituzionali, tali somme non vengono tassate ai fini IRPEG e ILOR.
È richiesto di documentare il totale impiego dei proventi da attività commerciali e produttive marginali per i fini istituzionali dell'organizzazione per non renderli imponibili; non sono previste sanzioni nel testo.
I commi 1 e 3 sono stati abrogati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.