Art. 8

LEGGE 11 agosto 1991, n. 266

In vigore dal 6 dic 2017
Agevolazioni fiscali 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117. 2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all', costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni nè prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati. (3) 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117. 4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari sociali. (3)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266#art-8

In sintesi

L'articolo stabilisce che le operazioni svolte dalle organizzazioni di volontariato non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi ai fini dell'IVA. Inoltre, le donazioni, le eredità e i legati ricevuti da tali organizzazioni sono del tutto esenti da imposte. I proventi che derivano da attività commerciali e produttive marginali non formano reddito imponibile ai fini IRPEG e ILOR, a patto che sia documentato il loro totale impiego per gli scopi istituzionali. I criteri per definire quali attività siano 'marginali' sono demandati a un decreto ministeriale.

Perché esiste questa norma

La norma introduce specifiche agevolazioni fiscali a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà, al fine di sostenere le loro attività istituzionali ed esentare le risorse economiche impiegate per tali scopi da determinati tributi.

A chi si applica

Si applica alle organizzazioni di volontariato costituite ed operanti esclusivamente per fini di solidarietà.

Esempio pratico

Un'organizzazione di volontariato riceve una donazione in denaro e un'eredità per sostenere i propri scopi solidaristici: su questi lasciti non deve pagare alcuna imposta. Inoltre, se l'associazione organizza una piccola vendita marginale per raccogliere fondi e documenta che l'intero ricavato viene usato per le attività istituzionali, tali somme non vengono tassate ai fini IRPEG e ILOR.

Adempimenti e conseguenze

È richiesto di documentare il totale impiego dei proventi da attività commerciali e produttive marginali per i fini istituzionali dell'organizzazione per non renderli imponibili; non sono previste sanzioni nel testo.

Cosa è cambiato

I commi 1 e 3 sono stati abrogati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Domande frequenti

Le donazioni e le eredità ricevute dall'organizzazione sono tassate?No, le donazioni, le attribuzioni di eredità o di legato a favore delle organizzazioni che perseguono esclusivamente fini di solidarietà sono esenti da ogni imposta.
Come sono trattati i proventi derivanti da attività commerciali marginali?Non costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEG e ILOR, purché sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione.
Come vengono considerate le operazioni dell'organizzazione ai fini IVA?Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato per fini di solidarietà non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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