Art. 12
LEGGE 11 agosto 1991, n. 266
In vigore dal 6 dic 2017
Osservatorio nazionale per il volontariato
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117.
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1. (3)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-08-11;266#art-12