Art. 3
LEGGE 11 agosto 1991, n. 262
In vigore dal 20 ago 1991
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, nelle materie oggetto della presente legge, sulla base dei decreti-legge 25 luglio 1990, n. 201, 22 settembre 1990, n. 265, 24 novembre 1990, n. 343, 23 gennaio 1991, n. 23 e 27 marzo 1991, n. 100, senza soluzione di continuità.
Nota all':
- Il D.L. n. 201/1990 ha recato disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti nel comparto scuola. I DD.LL. n. 265/1990, n. 343/1990, n. 23/1991, n. 100/1991 hanno recato disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola.
Tutti i decreti-legge sopra citati sono decaduti per mancata conversione in legge nel termine costituzionale prescritto.
Storico versioni
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