Art. 2

LEGGE 11 agosto 1991, n. 262

In vigore dal 1 gen 1994
1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, siano esse dotate o meno di personalità giuridica, per la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche. 2. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e delle istruzioni amministrativo-contabili ema- nate ai sensi del medesimo articolo 25. 3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalità stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2 del presente articolo
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-08-11;262#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 11 agosto 1991, n. 262 (Art. 2 Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola.) — Testo vigente | Portale Normativo