Art. 2
LEGGE 11 agosto 1991, n. 262
In vigore dal 1 gen 1994
1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, siano esse dotate o meno di personalità giuridica, per la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche.
2. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e delle istruzioni amministrativo-contabili ema- nate ai sensi del medesimo articolo 25.
3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalità stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2 del presente articolo
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