Art. 4
LEGGE 23 luglio 1991, n. 233
In vigore dal 17 ago 1991
Determinazione del contributo - Copertura finanziaria
1. Il contributo di cui all'articolo 1 è determinato per gli anni 1991, 1992 e 1993 in lire 15 miliardi annui.
2. All'onere derivante dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Interventi per le Ville venete".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 luglio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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