Art. 2

LEGGE 23 luglio 1991, n. 233

In vigore dal 17 ago 1991
Finalità del contributo - Programma di interventi 1. L'Istituto regionale per le Ville venete finanzia con il contributo di cui all'articolo 1 il consolidamento, i restauri, la manutenzione straordinaria e la valorizzazione delle Ville venete notificate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e degli annessi giardini e parchi, esistenti nelle regioni Veneto e Friuli- Venezia Giulia, che versino in condizioni di particolare degrado, secondo un programma annuale presentato dall'Istituto stesso al Ministro per i beni culturali e ambientali tramite le competenti soprintendenze, nel rispetto dei criteri indicati nell'. 2. Il programma di interventi è presentato alle soprintendenze entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce. Le soprintendenze lo trasmettono al Ministro per i beni culturali e ambientali, per l'approvazione, con il proprio parere entro il 31 ottobre. La mancata o tardiva presentazione del programma di interventi da parte dell'Istituto comporta la perdita del contributo. 3. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Istituto trasmette al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sull'attuazione del programma di interventi previsto per l'anno in corso. Nota all': - La legge n. 1089/1939 reca: "Tutela delle cose di interesse artistico".
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LEGGE 23 luglio 1991, n. 233 (Art. 2 Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete.) — Testo vigente | Portale Normativo