Art. 7
LEGGE 19 luglio 1991, n. 216
In vigore dal 7 ago 1991
1. All'onere derivante dall'attuazione dell', pari a lire 25.000 milioni per l'anno 1991 e a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, e all'onere derivante dall'attuazione dell', pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando, rispettivamente, gli accantonamenti "Interventi a favore dei minori" e "Fondo a sostegno della prevenzione del crimine nelle regioni meridionali a favore dei minori".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addì 19 luglio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli affari sociali
SCOTTI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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