Art. 6

LEGGE 19 luglio 1991, n. 216

In vigore dal 13 feb 1992
1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni beni immobili di loro proprietà, con vincolo di destinazione alle attività di cui all'. 2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene. .
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