Art. 3

In vigore dal 1 gen 1992
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 1° marzo 1992, un decreto legislativo che istituisce a carico dei concessionari e locatari di beni pubblici una imposta del 5 per cento sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione di tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni. Nell'esercizio delle delega occorrerà prevedere: a) che l'imposta è dovuta anche nel caso che il bene apparentemente destinato ad uso pubblico ed intestato ad ente pubblico, sia in realtà concesso in uso, anche di fatto, a circoli ricreativi, società, cooperative, associazioni, gestori privati, o altri soggetti; b) che l' imposta non si applica per due anni ai soggetti che abbiano ottenuto la disponibilità dei beni e dei servizi reali successivamente al 31 dicembre 1989 o quando il canone sia stato rinegoziato e modificato successivamente a tale data; c) di rendere deducibile l'imposta dal reddito imponibile ai fini IRPEF e IRPEG; d) la determinazione delle modalità di pagamento dell'imposta e la definizione dei parametri di riferimento al mercato per le concessioni date a canone simbolico o date senza indicizzazione di prezzo prima del 31 dicembre 1980 e tuttora in corso. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà prevedere a scopo di inventario l'obbligo della denuncia anche per i concessionari, locatari e comodatari dei beni di cui al comma 1 esonerati dal pagamento nonché per gli utilizzatori senza titoli e le sanzioni pecuniarie per l'omessa incompleta, infedele o tardiva denuncia. 3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

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urn:nir:stato:legge:1991-07-12;202#art-3

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