Art. 2
In vigore dal 13 lug 1991
1. Nel rispetto dei regolamenti CEE n. 2504/88 del 25 luglio 1988 e 2562/90 del 30 luglio 1990, è autorizzata la costituzione di una zona franca nei porti:
a) di Genova, secondo quanto previsto dagli , secondo comma, 12 e 13, terzo e quarto comma del regio decreto-legge 1 marzo 1938, n. 416, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 1198, sostituiti dagli della legge 6 agosto 1954, n. 843, nelle aree rientranti nella giurisdizione del consorzio autonomo del porto a ponente del terminal contenitori di Calata Sanità;
b) di Napoli, secondo quanto previsto dagli della legge 11 febbraio 1952, n. 75, nelle aree rientranti nella giurisdizione del consorzio autonomo del porto a levante del primo pontile ad est della stazione marittima;
c) di Venezia.
2. Alla delimitazione delle zone franche di cui al comma 1 si provvede su rispettiva proposta dei presidenti del consorzio autonomo del porto di Genova, del consorzio autonomo del porto di Napoli e del provveditorato al porto di Venezia, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e del commercio con l'estero.
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