Art. 4
LEGGE 4 giugno 1991, n. 186
In vigore dal 6 lug 1991
1. Il Segretariato del CIPET:
a) compie, in raccordo con gli uffici dei Ministeri interessati ai singoli argomenti, il cui eventuale parere è tenuto a trasmettere al CIPET, l'istruttoria tecnica ed assiste il CIPET nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite;
b) raccoglie, analizza, elabora e conserva i dati e le informazioni tecnico-amministrative concernenti il Piano generale dei trasporti;
c) in collaborazione con gli organi della programmazione economica generale, valuta i progetti previsti dal Piano generale dei trasporti, secondo i criteri dell'analisi costi-benefici e della fattibilità degli interventi.
2. Il Segretariato del CIPET, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale, qualora sia necessario, di società a prevalente partecipazione pubblica quale l'Istituto superiore dei trasporti - ISTRA S.p.a., nonchè di istituti universitari e di enti pubblici di ricerca specializzati nei diversi settori del trasporto.
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